Gli editoriali

a cura del prof. Montefrancesco

Riconsiderare la cannabis

Lisbona 25.marzo.2019

Il 24 gennaio 2019, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha inviato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite, raccomandando che la cannabis e le sostanze associate fossero riclassificate nel quadro internazionale del controllo della droga; tutto ciò al fine di facilitarne l’uso per scopi medici e scientifici.
Quanto proposto doveva essere votato dalla Commissione sugli stupefacenti nella sessione del marzo 2019, ma il voto è stato rinviato.

Ma ordinariamente come vengono classificate le sostanze ?
Le convenzioni delle Nazioni Unite del 1961 e del 1971 hanno diviso le sostanze in quattro schede che raggruppandole in base al loro valore terapeutico e al rischio per la salute pubblica. La posizione all’interno di tali schede viene raccomandata da un gruppo indipendente di esperti – un comitato dell’OMS per la tossicodipendenza ( ECDD) – dopo aver esaminato le prove disponibili per tali sostanze.

Dove si inserisce la cannabis?
Nella Convenzione del 1961, le sostanze sono state elencate nella Tabella I o nella Tabella II in base alla loro capacità di determinare abuso e a produrre effetti negativi.
Le sostanze possono anche essere elencate nella Tabella III se presenti e disponibili in una preparazione medica o nella Tabella IV se particolarmente dannose e con poche proprietà terapeutiche.
Gli “Estratti e le tinture di cannabis” sono compresi nella Tabella I.
“La cannabis e la resina di cannabis “sono elencati sia nella Tabella I che nella IV e l’inclusione in quest’ultima li rende molto difficili da commerciare per scopi medicinali.
Nella convenzione del 1971, le sostanze sono elencate negli elenchi I-IV, in scale inverse di “rischio per la salute pubblica” e “utilità terapeutica”.
Attualmente, il “tetraidrocannabinolo” (THC) è classificato nella Tabella I (sostanza di particolare e grave rischio per la salute pubblica e limitata nella sua utilità terapeutica), mentre il “delta-9-tetraidrocannabinolo” è classificato nella Tabella II (sostanza con sostanziale rischio per la salute pubblica e di utilità terapeutica da scarsa a moderata). Il THC è comunque soggetto a restrizioni commerciali diverse dal materiale vegetale in cui si trova naturalmente.

Cosa consigliano allora il WHO (World Health Organization) e l’ECDD (comitato dell’OMS per la tossicodipendenza) ?

1. Resina di cannabis e cannabis:
rimuovere dalla Tabella IV (tenere nella Tabella I) poiché non sono “particolarmente dannosi” (ad esempio: l’uso non è associato a un rischio significativo di morte).

2. “Estratti e tinture”:
rimuovere dalle Convenzioni in quanto è un termine complicato da interpretare giacché comprende preparazioni che hanno proprietà psicoattive oltre a quelle che non hanno tali proprietà.
In effetti questo sarà sostituito da una nuova voce nella Tabella III della Convenzione del 1961 che fa riferimento a preparazioni farmaceutiche di cannabis che non rappresentano un rischio per la salute pubblica.

3. Delta-9-THC / dronabinol: eliminare dal Programma della Convenzione del 1971 e passare a quelle del 1961, in Tabella I (assieme alla cannabis e alla resina di cannabis).

4. Isomeri del THC: sulla base delle conoscenze attuali cancellarli dalla Convenzione del 1971 e traferirli al programma della Convenzione del 1961

5. Cannabidiolo (CBD): aggiungere una nota in calce che i prodotti contenenti prevalentemente CBD e non più dello 0,2% di delta-9-THC non sono sotto controllo internazionale. Sono esplicitamente esclusi in quanto non vi sono rischi rilevanti per la salute pubblica.